NOTE CRITICHE SULLA LEGGE SULLE ORGANIZZAZIONI DEL LAVORO IN BIRMANIA
Cecilia Brighi,
CISL
Dipartimento Politiche Internazionali
Italia
PREMESSA
Pur sottolineando come la approvazione da parte del nuovo governo birmano di una legge sul diritto di organizzazione costituisca una conseguenza diretta della forte pressione sindacale internazionale nell’ILO e oltre, va tuttavia ricordato come la struttura fondamentale di tale legge tenda ad ostacolare a tutti i livelli il pluralismo, le prerogative e l’indipendenza sindacale. Inoltre ancora oggi non sono state emessi i regolamenti attuativi per cui manca di efficacia e impedisce la registrazione delle organizzazioni sindacali in quanto non sono state ancora istituiti gli uffici e nominati i responsabili che dovrebbero valutare ed approvare (si spera) le domande di registrazione.
Il progetto di legge era stato inviato all’ILO già ad agosto e, sebbene vi siano state consultazioni con la Camera di Commercio Birmana e con lo staff dell’ILO, non sono stati consultati anticipatamente i membri del gruppo dei lavoratori dell’ILO, né sono state fornite loro le necessarie informazioni.
– La legge limita il diritto di organizzazione ad attività e a settori economici specifici, ostacolando di fatto tale diritto, come indicato nel Capitolo I “Titolo e definizioni” 2. (a) che non include nella definizione di lavoratori: “il personale dei Servizi della Difesa, delle forze di Polizia di Myanmar o di organizzazioni armate (!!!) sotto il controllo dei Servizi della Difesa”[1].
Il Comitato dell’ILO sulla Libertà di Associazione ha ripetutamente dichiarato che i componenti delle Forze armate che possono essere esclusi dall’applicazione della Convenzione 87 devono essere definiti secondo modalità restrittive e che “i lavoratori civili degli stabilimenti manifatturieri delle forze armate devono avere il diritto di istituire organizzazioni di propria scelta senza previa autorizzazione”. Oppure, “il personale civile operante presso la Banca dell’Esercito deve godere del diritto di costituire e di iscriversi a organizzazioni sindacali”… [2]
– La legge limita il pluralismo e l’indipendenza sindacale sottoponendo il sindacato al controllo diretto del governo come di seguito indicato:
A) assoggettando la costituzione e la vita stessa dell’organizzazione sindacale all’approvazione del Chief Registrar e del Township Registrar, violando quindi il principio di cui all’Articolo 2 della Convenzione 87[3] “Lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di costituire e, nell’esclusivo rispetto delle regole dell’organizzazione in questione, di iscriversi a organizzazioni di propria scelta senza previa autorizzazione”.
B) imponendo limiti al diritto di costituire sindacati sul posto di lavoro.
Ciò attraverso la definizione di un numero minimo di lavoratori (30) per la costituzione di un sindacato, intervenendo indebitamente nella vita organizzativa interna del sindacato stesso e definendo la percentuale (10%) dei lavoratori che hanno diritto a costituire organizzazioni sindacali locali che raggruppano lavoratori delle piccole imprese ed organizzazioni del lavoro a livello di Township, come pure organizzazioni di lavoratori a livello di Regione o Stato;
includendo il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i servizi finanziari pubblici nell’elenco dei servizi di pubblica utilità.
C) interferendo nella vita, nella struttura e nell’organizzazione del sindacato, come ad esempio nel Capitolo III, paragrafi 10 e 11 e nel Capitolo IV (doveri e poteri del Comitato Esecutivo, versamento mensile delle quote[4]
D) non prevedendo il diritto per le organizzazioni sindacali di intervenire su questioni relative alla gestione economica del paese, all’occupazione, alla discriminazione, ai diritti dei lavoratori al di fuori del luogo di lavoro (limitando così la possibilità di intervenire sulle questioni del lavoro forzato, dei bambini soldato, della confisca delle terre, eccetera).
E) La legge non abroga la normativa precedente che negava il diritto di riunione, come nel caso dell’Ordinanza n. 2/88, la quale proibisce qualsivoglia attività che riunisca cinque o più persone, come ad esempio “raduni, veglie o marce in corteo, canto di slogan, discorsi in pubblico… indipendentemente dal fatto che tali atti vengano compiuti con l’intenzione di causare disturbo, commettere crimini o meno”.
F) La legge non prevede norme per la liberazione dei 54 lavoratori ancora in stato di detenzione per avere svolto attività sindacali.
Più nel dettaglio, è necessario tenere conto dei seguenti elementi essenziali:
– La legge limita il diritto alla contrattazione collettiva: tale diritto di cui al Capitolo V, paragrafo 17 viene definito come segue: “se i lavoratori non sono in grado di ottenere e di valersi dei diritti… di cui alle norme del lavoro.
Nei paragrafi 20 e 21, la legge antepone l’azione individuale e indipendente dei lavoratori al diritto delle rispettive organizzazioni sindacali, mentre al punto 23 indica che le organizzazioni dei lavoratori “devono fornire la propria assistenza nella stipula di accordi”, senza definire chiaramente che la rappresentanza sindacale negozia con la direzione.
Serrate e scioperi:
La legge sancisce uno squilibrio di diritti tra il diritto dei datori di lavoro alla serrata e il diritto dei lavoratori in caso di sciopero:
In caso di serrata, i datori di lavoro non sono tenuti a garantire servizi minimi, mentre i lavoratori, in caso di scioperi nei servizi pubblici di cui al paragrafo 37 (b) sono tenuti a garantire servizi minimi.
Inoltre sebbene il datore di lavoro possa decidere direttamente la serrata, le organizzazioni dei lavoratori possono procedere allo sciopero solamente “con il permesso della federazione sindacale di competenza”.[5]
Al paragrafo 40(a) la legge stabilisce l’illegalità del diritto di sciopero, concedendo al governo il diritto arbitrario di includere o meno un’attività economica, un settore o un luogo di lavoro specifico nell’elenco dei servizi essenziali. Tale autorità non è prevista per i datori di lavoro.
Inoltre il paragrafo 40(b) indica che uno sciopero è illegale qualora non sia privo dell’autorizzazione delle federazioni sindacali, oppure se non è collegato “alle questioni del lavoro, quali salari, stipendi, benessere e orario di lavoro”… oppure se lo sciopero “non rispetta la data, il luogo, l’ora, il periodo e il numero di partecipanti…
Per questa ragione sono numerosi gli articoli della legge che devono essere abrogati.
[1] Capitolo I, Titolo e definizioni 2. (a)
[2] 238o Rapporto del Comitato sulla libertà di associazione, Caso n. 1279 par. 140 (a) o 284o Rapporto Casi n°. 15898 e 1595 par. 737 (a).
[3] Conv. 87 art. 2: “Lavoratori e datori di lavoro, senza distinzione alcuna, hanno il diritto di costituire e, nell’esclusivo rispetto delle regole dell’organizzazione in questione di iscriversi organizzazioni di propria scelta senza previa autorizzazione.”
[4] Capitolo VI 25 a); b) 26 sull’allocazione dei fondi; 27 e 28.
[5] Paragrafo 38 e Paragrafo 39 (b): “in caso di affiliazione delle organizzazioni sindacali, la federazione sindacale competente risponderà all’organizzazione sindacale in tempo utile stabilendo o meno l’ammissibilità della richiesta di qualsivoglia organizzazione dei lavoratori di scendere in sciopero”.
